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Corpo Consolare Genova Statuto

Statuto

 

              

      

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STATUTO  DEL  CORPO  CONSOLARE DI GENOVA

 

Art.1 – COSTITUZIONE

Con riferimento al diritto consuetudinario ed alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 9.8.1967, è costituita "de jure" a Genova una libera associazione senza scopo di lucro denominata “CORPO CONSOLARE DI GENOVA”, in seguito per brevità richiamata anche come “Corpo Consolare”.

 

ART.2 – FINALITA’

Le finalità dell’Associazione sono:

- promuovere migliori rapporti di conoscenza tra i Funzionari Consolari operanti a Genova;
- diffondere tra di essi informazioni di ogni genere utili per l’assolvimento delle loro funzioni consolari e, nei limiti delle proprie competenze e nel pieno rispetto delle competenze di      ogni singola Missione o Sede Consolare, sostenerli nell’esercizio delle medesime quando queste ultime vadano a rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione con le autorità’, gli enti e le istituzioni locali;

- tutelare, nei modi consentiti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali, la dignità ed il prestigio delle missioni consolari da essi svolte;
- assicurare ai funzionari consolari i trattamenti loro dovuti e l’osservanza dei privilegi, prerogative ed immunità che competono loro in base alla Convenzione di Vienna da parte di tutte le Autorità;

- promuovere e organizzare attività che conferiscano la giusta visibilità al Corpo Consolare nel suo insieme, ne significhino la missione e ne sottolineino lo spirito di servizio nei confronti della comunità ospitante in tutte le sue declinazioni.

 

Art. 3 - SEDE

Il Corpo Consolare di Genova ha sede presso l'ufficio consolare del Segretario Generale protempore.

 

Art. 4 – PATRIMONIO SOCIALE

E’ costituito dalle quote sociali, da qualsiasi provento di carattere ordinario o straordinario, da eventuali beni mobili e da quant’altro il Corpo Consolare possa, a qualsiasi titolo, possedere o acquisire.

Le quote sociali, suddivise in due semestralità, sono dovute da tutti gli associati del Corpo Consolare e sono fissate dall’Assemblea in occasione della approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo annuali.

In casodi scioglimento dell’Associazione, il Patrimonio Sociale, su delibera del Decanato, sarà devoluto per scopi benefini.

 

Art. 5 - COMPOSIZIONE

Il Corpo Consolare comprende i Consoli Generali, i Consoli, i Vice-Consoli, gli Agenti Consolari ed in genere, tutti i Funzionari Consolari di carriera o onorari, con exequatur del Governo Italiano (o con l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della funzioni consolari, valida a tutti gli effetti) con Sede (altrimenti detta “Posto” o “Ufficio”) Consolare a Genova e ivi esercenti le funzioni consolari.

Tutti coloro che sono preposti a ricoprire tali funzioni, entrano di diritto a far parte del Corpo Consolare previa semplice domanda scritta di associazione indirizzata alla Segreteria del Corpo Consolare.

Gli associati aderenti al Corpo Consolare si attivano e si esprimono attraverso i seguenti Organi:

a) Assemblea (ordinaria e straordinaria);

 

Art. 6 – ASSEMBLEA ORDINARIA E SUE ATTRIBUZIONI

Almeno una volta all'anno, entro il primo bimestre, il Corpo Consolare si riunisce in Assemblea ordinaria alla quale compete discutere e deliberare sulle materie di comune interesse che, in via esemplificativa, possono essere ricondotte ai seguenti argomenti :

prendere atto della relazione del Segretario Generale sull'attività svolta nell'anno precedente;
discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo proposto per l’anno in corso;
proclamare il Decano, ove occorra;

eleggere, con cadenza biennale, tutti i componenti del Decanato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 9 “Eleggibilità”;
esaminare e decidere sulle proposte del Decanato e su argomenti inerenti alla finalità dell’Associazione stessa, o che possano sorgere durante l’Assemblea, che rivestano interesse collettivo.

 

Art. 7 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA E SUE ATTRIBUZIONI

All’ Assemblea straordinaria, appositamente convocata, compete discutere e deliberare qualsiasi modifica che venga proposta di apportare al presente Statuto ed all’allegato Regolamento.

L’ Assemblea può anche riunirsi in seduta straordinaria:

ogni qualvolta il Decano lo giudichi opportuno oppure quando almeno un terzo dei Capi di Posto Consolare (o loro facenti funzione) ne faccia richiesta scritta, specificando il motivo della richiesta stessa.

 

Art. 8 – CONVOCAZIONE,"QUORUM" DI COSTITUZIONE E "QUORUM" DI DELIBERA DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, vengono convocate dal Decano.

Il Segretario Generale provvede a comunicare a tutti gli associati,via posta elettronica con richiesta di ricevuta con almeno 15 giorni di anticipo, la data, l'ora ed il luogo della Assemblea, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare.

Le Assemblee sono presiedute dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce quale Vice Decano, oppure, in mancanza anche di questi, dal componente più anziano del Decanato.

Alle assemblee possono partecipare tutti gli associati del Corpo Consolare in regola con il versamento delle quote.

L’Assemblea ordinaria si riterrà validamente costituita qualora sia presente, di persona o per delega, almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto che sono soltanto i Capi di Posto Consolare o loro facenti funzioni: ciò rispecchia il fatto che ogni Posto Consolare ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero dei suoi membri facenti parte del Corpo Consolare.

Mediante delega scritta, i Capi di Posto Consolare potranno farsi rappresentare da un qualsiasi associato del Corpo Consolare; in ogni caso, ogni associato presente alla Assemblea non potrà disporre di più di due deleghe.

L’ Assemblea straordinaria si riterrà validamente costituita e potrà quindi deliberare solo con la presenza, di persona o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto.

L’ Assemblea ordinaria e straordinaria possono essere indette anche per lo stesso giorno e, ferma restando la rispettiva partecipazione richiesta, deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti in proprio o per delega.

 

Art. 9 - ELEGGIBILITA’

A parte il Decano, nominato secondo i criteri del successivo art. 10, tutti gli altri componenti del Decanato verranno eletti dall’Assemblea e scelti tra una rosa di candidati che avranno fatto pervenire la loro disponibilità per iscritto al Decano e al Segretario Generale almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

I candidati potranno specificare per quale funzione desiderano presentarsi, ovvero Vice Decano, Segretario Generale, Tesoriere, Cerimoniere o semplice componente del Decanato.

Qualora gli eletti non dovessero coprire tutti gli incarichi specifici, spetterà al Decano, al termine dell’Assemblea, sentite le opinioni di tutti gli eletti, decidere a chi attribuire le cariche rimaste scoperte. In tal caso, si potranno attribuire ad un eletto un massimo di due cariche.

Coloro che hanno ricoperto un posto in seno al Decanato per due bienni consecutivi dovranno astenersi dal presentare le loro candidature, fermo restando che nulla osterà al loro successivo ripresentarsi trascorso almeno un biennio.

In caso di dimissioni anticipate di un qualunque componente del Decanato, questi verrà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.

 

Art. 10 - DECANO

Tale carica compete a pieno diritto al Console Generale (o Console, comunque Capo Posto o Ufficio) di carriera più anziano per exequatur. Qualora questi rifiutasse per iscritto la carica, assumerà il suo posto il Console Generale (o Console, comunque Capo Posto o Ufficio) di carriera immediatamente successivo per anzianità di exequatur e così via nella scala gerarchica tra gli associati del Corpo Consolare.

Nel caso in cui il Console Generale di carriera sia stato ammesso, con autorizzazione provvisoria all’esercizio delle funzioni prima di ottenere l’exequatur, la data dell’ammissione provvisoria determinerà l’anzianità che verrà mantenuta anche dopo la concessione dell’exequatur. Questo criterio vale, in generale, per tutti gli associati del Corpo Consolare.

Il Decano decade dalla carica per dimissioni, impedimento definitivo, assegnazione a nuovo incarico in altra sede o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. Gli subentra automaticamente il Console Generale (o Console, comunque Capo Posto o Ufficio) individuato secondo il presente articolo.

 

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL DECANO

Il Decano e' chiamato a svolgere attività diverse, che rispecchino le varie funzioni del Corpo stesso, su piani distinti:

rispetto alle Autorità civili, politiche, militari ed altri enti e istituzioni locali, è legittimo interprete di tutti gli associati del Corpo Consolare ed ha titolo per compiere quei passi che la situazione consiglia onde assicurare agli associati stessi i trattamenti loro dovuti e l’osservanza dei privilegi, prerogative ed immunità che competono loro, nonché a intraprendere, in accordo con il Decanato, iniziative che realizzino al meglio le finalità dell’Associazione;
nei confronti degli associati del Corpo Consolare, egli ha il potere d'impartire quelle direttive e quei suggerimenti che reputerà convenienti ai fini di un corretto rapporto tra gli stessi;

In particolare al Decano compete:

convocare e presiedere le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nei casi previsti dalle presenti norme;
firmare in nome del Corpo Consolare e del Decanato, le comunicazioni dirette a terzi riguardanti il Corpo Consolare;
trasmettere ai membri le informazioni ricevute che egli reputi debbano essere portate alla loro conoscenza.

 

Art. 12 - DECANATO

Il Decanato è composto dal Decano, dal Vice Decano, dal Segretario Generale, dal Cerimoniere, dal Tesoriere e da altri cinque associati Capi di Posto Consolare.

Nel limite del possibile, è auspicabile che il Decanato sia espressione delle macro aree geografiche rappresentate a Genova.

A parte il Decano, tutti gli altri componenti del Decanato vengono eletti dall’Assemblea ordinaria per una durata di due anni. Sono tutti rieleggibili ma non possono essere rieletti per più di due bienni consecutivi (vedi art.9 “Eleggibilità”). In particolare al Decanato compete:

Promuovere e organizzare attività che conferiscano la giusta visibilità al Corpo Consolare nel suo insieme, ne significhino la missione e ne sottolineino lo spirito di servizio nei confronti della comunità ospitante in tutte le sue declinazioni, nel rispetto delle competenze di ogni singola missione consolare;
deliberare circa eventuali spese straordinarie a carico del Patrimonio Sociale;

Indire manifestazioni e provvedere alla conseguente scelta del luogo e della lista degli ospiti, previa consultazione con il Segretario Generale e con il Cerimoniere;
intrattenere rapporti con i Corpi Consolari di altre città e operare con i medesimi, laddove appropriato, per creare fattive sinergie a beneficio delle comunità ospitanti. Nelle riunioni del Consiglio di Decanato, le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice e, nei casi di parità, il voto del Decano è decisivo.

 

Art. 13 - VICE - DECANO

Il Vice-Decano sostituisce e fa le veci del Decano nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento per tutto il tempo che si dovesse rendere necessario.

 

Art. 14 - SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale compete:

raccogliere le consuetudini del Corpo Consolare di Genova;

accertare l'anzianità degli associati, udita la Prefettura e, se necessario, il Ministero degli Affari Esteri e redigere e mantenere aggiornato l’elenco di tutti gli associati del Corpo Consolare, debitamente approvato da tutti i componenti del Decanato, prima di ogni sua periodica diffusione o pubblicazione su iniziativa del Decano;


preparare all’inizio di ogni anno un programma annuale di attività per realizzare le finalità dell’Associazione da presentare al Decanato per la sua valutazione e approvazione, raccordandosi non solo con le altre Sedi Consolari presenti sul territorio ma anche, laddove appropriato, con i Corpi Consolari di altre città. Tale programma sarà opportunamente presentato, e comunque diffuso, alla prima Assemblea utile del Corpo Consolare;


comunicare agli associati, per incarico del Decano, via posta elettronica con richiesta di ricevuta ed almeno con 15 giorni di anticipo, la data, l'ora ed il luogo delle assemblee, unitamente all'elenco delle materie da trattare;

redigere il verbale delle riunioni che invierà speditamente via posta elettronica a tutti gli associati del Corpo Consolare. Tale verbale dovrà anche essere letto all’inizio dell’Assemblea successiva;

eseguire e dare attuazione alle decisioni del Decanato o delle assemblee;


occuparsi delle formalità protocollari ed, in generale, di quanto può riguardare il buon funzionamento del Corpo Consolare in relazione alle sue finalità;

assistere il Decano nell'adempimento delle sue attribuzioni, coordinando eventuali azioni comuni nell'interesse generale.

 

Art. 15 TESORIERE

Al Tesoriere compete:

incassare le quote sociali e qualsiasi altro provento di natura straordinaria eventualmente deliberato dall’Assemblea o dal Decanato;
pagare le spese di ordinaria amministrazione del Corpo Consolare e le spese straordinarie decise dal Decanato;
tenere la contabilità e preparare il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’annuale Assemblea; tali bilanci dovranno essere inviati a tutti gli associati del Corpo Consolare al momento dell’invio della comunicazione di convocazione dell’Assemblea.

 

Art. 16 – CERIMONIERE

Al Cerimoniere compete:

curare l’osservanza delle norme relative alle procedure ed al protocollo;

occuparsi dell’organizzazione e realizzazione di tutte le riunioni, le attività e le cerimonie, sia all’interno del Corpo Consolare sia all’esterno, deliberate per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

Art. 17 - PATROCINIO

Su domanda qualificata di un Capo Posto Consolare del Corpo Consolare di Genova o di un’istituzione e/o associazione legittimamente operante sul territorio, il Decanato, informati tutti gli associati del Corpo Consolare, potrà concedere il patrocinio del “Corpo Consolare di Genova” autorizzandone l’utilizzo del logo.

 

Art. 18 - PRECEDENZE IN PARI DATA

L'ordine di precedenza tra due o più titolari di ufficio consolare è stabilito dalla data di ottenimento dell’exequatur o, se queste coincidono, dalla data di ammissione provvisoria all’esercizio delle funzioni consolari.

 

Art.19 - CONSOLI IN CONGEDO

I Consoli (o comunque i Funzionari Consolari) di carriera che cessino dalle loro funzioni, e i Consoli (o comunque i Funzionari Consolari) onorari Capi Posto che abbiano esercitato a Genova le funzioni consolari per almeno un decennio, potranno continuare, indipendentemente dalla propria attuale residenza, a far parte del Corpo Consolare di Genova come “Membri ad Honorem”, facendone richiesta al Decano. Quest’ultimo deciderà al proposito dopo aver sentito il parere del Decanato e del Console, o comunque Funzionario Consolare, che è subentrato al posto del Console o Funzionario Consolare che ha cessato. I Consoli o Funzionari Consolari così ammessi, potranno partecipare a tutte le manifestazione del Corpo Consolare nonché alle assemblee nelle quali, tuttavia, avranno parere consultivo ma non diritto di voto.

Tali membri ad honorem saranno tenuti a versare al Corpo Consolare una quota pari alla metà di quella corrisposta dai Consoli o Funzionari Consolari in carica.

 

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalle presenti Norme, si fa rinvio alle convenzioni e alle norme di diritto consuetudinario consolare ed al Codice Civile italiano.

 

Art 21 – DURATA

L’Associazione avrà durata illimitata salvo delibera di scioglimento dell’Assemblea straordinaria, che deliberera’ in tal caso con la maggioranza qualificata dei 2/3.